Stanziate le risorse per le agevolazioni a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi della Zfu delle zone del centro Italia colpite dal sisma

LAZIO, ABRUZZO, MARCHE E UMBRIA, ZFU SISMA CENTRO ITALIA: dal 18 giugno 2019 potranno essere inoltrate le domande per le agevolazioni in favore delle imprese e dei lavoratori autonomi situati nella Zona Franca Urbana istituita nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016.

RISORSE: 142 milioni di euro per imprese e lavoratori autonomi ai fini di esenzioni fiscali e contributive.

BENEFICIARI: a) le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo, già beneficiari delle agevolazioni di cui all’articolo 46, comma 2, del decreto-legge 50/2017 nell’ambito dei precedenti bandi emanati dal Ministero; b) le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo, di qualsiasi dimensione che, all’interno della zona franca urbana, hanno avviato una nuova iniziativa economica in data successiva al 31 dicembre 2017, ovvero che si impegnano ad avviarla entro il 31 dicembre 2019.

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI: esenzioni fiscali e contributive.

REQUISITI: tutte le imprese devono essere costituite e regolarmente iscritte nel Registro delle imprese alla data di presentazione della domanda di agevolazione. I titolari di reddito di lavoro autonomo devono aver presentato, alla data di presentazione dell’istanza, la comunicazione di cui all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni.

DISPONIBILITÀ DELLA SEDE ALL’INTERNO DELLA ZONA FRANCA URBANA: i soggetti istanti, per l’esercizio dell’attività economica, devono possedere, sulla base di un idoneo titolo di disponibilità regolarmente registrato, la sede legale o la sede operativa ubicata all’interno della zona franca urbana.

CONTRIBUTO: le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento 1407/2013 e del regolamento 1408/2013.
Ciascun soggetto può fruire delle agevolazioni fino al limite massimo di euro 200.000,00, ovvero:

a) nel caso di soggetti attivi nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi, di euro 100.000,00;

b) nel caso di soggetti attivi nel settore agricolo, di euro 20.000,00, ovvero 25.000,00 qualora lo Stato italiano soddisfi le due condizioni previste dall’articolo 3 del regolamento 1408/2013.

DOMANDE: l’istanza deve essere inoltrata in via esclusivamente telematica.

FRUIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI: le agevolazioni sono fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con il modello di pagamento F24, da inoltrare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, ivi incluso il codice tributo appositamente istituito dall’Agenzia delle entrate.

BENEFICIARI

Possono usufruire delle nuove agevolazioni le seguenti categorie di soggetti:

  • a) le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo, già beneficiari delle agevolazioni di cui all’articolo 46, comma 2, del decreto-legge 50/2017 nell’ambito dei precedenti bandi emanati dal Ministero;
  • b) le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo, di qualsiasi dimensione che, all’interno della zona franca urbana, hanno avviato una nuova iniziativa economica in data successiva al 31 dicembre 2017, ovvero che si impegnano ad avviarla entro il 31 dicembre 2019.

ESCLUSIONI

Sono esclusi dalle agevolazioni i soggetti che:

  • svolgono, alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione di cui al paragrafo 10, un’attività appartenente alla categoria “F” della codifica ATECO 2007, come risultante dal certificato camerale e che non avevano la sede legale e/o la sede operativa all’interno della zona franca urbana alla data del 24 agosto 2016;
  • hanno già ottenuto le medesime agevolazioni di cui all’articolo 46, comma 2, del decreto-legge 50/2017 e che, alla data di pubblicazione della legge di bilancio 2019, non hanno ancora avviato la fruizione dell’importo dell’agevolazione concessa complessivamente in esito ai bandi precedenti;

REQUISITI 

  • a) Requisiti di accesso alle agevolazioni per i soggetti già beneficiari di cui al paragrafo 6, lettera a)

Ai fini dell’accesso alle nuove agevolazioni, i soggetti già beneficiari di cui al paragrafo 6, lettera a) devono confermare, in sede di presentazione dell’istanza di cui al paragrafo 10, il mantenimento dei pertinenti requisiti di cui alle circolari attuative n. 99473 del 4 agosto 2017 e n. 144220 del 5 marzo 2018, già dichiarati in occasione dei precedenti bandi, così come eventualmente variati o aggiornati per effetto di comunicazioni di variazione trasmesse al Ministero e da questo approvate.

  • b) Requisiti di accesso alle agevolazioni per i soggetti di cui al paragrafo 6, lettera b

Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, i soggetti di cui al paragrafo 6, lettera b), devono essere in possesso di tutti i requisiti di seguito elencati:

COSTITUZIONE

Tutte le imprese devono essere costituite e regolarmente iscritte nel Registro delle imprese alla data di inoltro dell’istanza di agevolazione.

I titolari di reddito di lavoro autonomo devono aver presentato, alla data di inoltro dell’istanza, la comunicazione di cui all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni.

DISPONIBILITÀ DELLA SEDE ALL’INTERNO DELLA ZONA FRANCA URBANA

I soggetti istanti, per l’esercizio dell’attività economica, devono disporre, sulla base di un idoneo titolo di disponibilità regolarmente registrato, della sede legale o di una sede operativa ubicata all’interno della zona franca urbana.

  • Per le imprese, la sede di cui sopra deve essere regolarmente segnalata alla competente Camera di Commercio e risultare dal relativo certificato camerale.
  • Per i titolari di reddito di lavoro autonomo, la sede deve essere stata comunicata all’Agenzia delle entrate ai sensi di quanto previsto dal citato 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni.
  • Per i soggetti che, alla data di presentazione dell’istanza di cui al paragrafo 10, non hanno ancora avviato l’attività economica all’interno della zona franca urbana, la disponibilità della sede legale o di una sede operativa ubicata all’interno della medesima deve essere dimostrata all’atto della comunicazione di avvio dell’attività di cui al successivo punto 7.3.

ATTIVITÀ SVOLTA ALL’INTERNO DELLA ZONA FRANCA URBANA

Possono accedere alle agevolazioni i soggetti che, disponendo della sede legale o della sede operativa ubicata all’interno della zona franca urbana, hanno avviato l’attività in data successiva al 31 dicembre 2017, ovvero che, pur non disponendo di una sede all’interno della medesima, si impegnano ad avviarla entro il 31 dicembre 2019.

  • Per i soggetti non ancora avviati alla data di presentazione dell’istanza, l’efficacia del provvedimento di concessione e la conseguente fruizione dell’agevolazione restano condizionate all’avvio dell’attività nella zona franca urbana,
  •  Il mancato avvio dell’attività nella zona franca urbana entro il previsto termine del 31 dicembre 2019 comporta la decadenza dalle agevolazioni.

ATTIVITÀ ECONOMICA

Le agevolazioni sono concesse nel rispetto del regolamento 1407/2013 e del regolamento 1408/2013.

  • Possono, quindi, accedere alle agevolazioni i soggetti che operano in tutti i settori di attività economica, con esclusione del settore della pesca e dell’acquacoltura.

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

Le agevolazioni concedibili sono rappresentate dalle esenzioni fiscali e contributive previste dall’articolo 46, comma 2, del decreto-legge 50/2017.

  • Per i soggetti di cui alla lettera a) del paragrafo 6, le predette agevolazioni sono riconosciute esclusivamente per i periodi di imposta 2019 e 2020.
  • Come previsto dall’articolo 46, comma 2, del decreto-legge 50/2017, i titolari di reddito di lavoro autonomo possono beneficiarie
    esclusivamente dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Per i soggetti di cui alla lettera b) del paragrafo 6 che hanno avviato l’attività in zona franca urbana in data successiva al 31 dicembre 2017, ovvero che si impegnano ad avviarla entro il 31 dicembre 2019, le agevolazioni sono riconosciute per il periodo d’imposta relativo all’avvio dell’attività nella medesima zona franca urbana e per i periodi successivi, che non potranno comunque eccedere l’annualità del 2020.

  • Resta inteso che, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 46, comma 2, del decreto-legge 50/2017, ai titolari di reddito di lavoro autonomo è riconosciuto il solo esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente di cui alla lettera d) del predetto articolo 46, comma 2.

CONTRIBUTO

Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento 1407/2013 e del regolamento 1408/2013.

Ciascun soggetto può beneficiare delle agevolazioni fino al limite massimo di euro 200.000,00, ovvero:

  • a) nel caso di soggetti attivi nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi, di euro 100.000,00
  • b) nel caso di soggetti attivi nel settore agricolo, di euro 20.000,00, ovvero 25.000,00 qualora lo Stato italiano soddisfi le due condizioni previste dall’articolo 3 del regolamento 1408/2013;

Ai soggetti che svolgano congiuntamente l’attività di trasporto di merci su strada per conto terzi di cui alla precedente lettera a) e una o più attività ammissibili alle agevolazioni ai sensi del regolamento 1407/2013, è applicato il massimale di aiuti de minimis di euro 200.000,00 a condizione che il soggetto assicuri, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l’attività di trasporto di merci su strada non benefici delle agevolazioni in oggetto.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

L’istanza deve essere presentata in via esclusivamente telematica

MODALITÀ DI CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

Tenuto conto dei limiti previsti dai regolamenti de minimis di cui al paragrafo 9 e degli eventuali aiuti a titolo di de minimis ottenuti dall’ “impresa unica” nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, l’agevolazione concedibile a ciascun beneficiario è determinata dal Ministero, tenuto conto delle risorse finanziarie complessivamente disponibili di cui al paragrafo 5 con le seguenti modalità:

  • a) il 40% delle risorse disponibili è ripartito, al fine di assicurare una quota minima di risorse per l’efficacia dello strumento e la produzione di ricadute nel territorio della zona franca urbana, in egual misura tra tutti i soggetti beneficiari, accantonando eventuali eccedenze dovute al superamento del limite di aiuti de minimis ottenibili da ciascun soggetto menzionato;
  • b) il 60% delle risorse disponibili, unitamente alle somme eventualmente non distribuite a seguito del riparto di cui alla lettera a), è ripartito, al fine di tener conto del fabbisogno e della capacità di potenziale utilizzo delle agevolazioni da parte dei beneficiari, in funzione del rapporto tra il reddito d’impresa, ovvero di lavoro autonomo nel caso di titolari di reddito di lavoro autonomo, registrato da ciascun soggetto beneficiario e la somma dei medesimi redditi registrati da tutti i soggetti beneficiari della zona franca urbana.

Per i soggetti richiedenti costituiti o attivi da meno di 12 mesi alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione, il reddito è convenzionalmente assunto in misura pari al reddito medio dei beneficiari della zona franca urbana.

  • Gli importi delle agevolazioni spettanti sono determinati con provvedimento del Ministero.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

Si potrà beneficiare delle agevolazioni mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con il modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, ivi incluso il codice tributo appositamente istituito dall’Agenzia delle entrate

Se anche tu vuoi fruire delle agevolazioni,CONTATTACI per una prima consulenza gratuita (scrivendo nell’oggetto “ZFU sisma Lazio Abruzzo Marche e Umbria”) e scopriamo insieme se questo è il bando giusto per te e come renderlo concreto.