Firmati i decreti ministeriali per il Superbonus e Sismabonus al 110% e per le asseverazioni.

AGEVOLAZIONE: è possibile usufruire di una detrazione fiscale, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, pari al 110% del costo sostenuto per i lavori di riqualificazione energetica e

adeguamento sismico per gli interventi effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

BENEFICIARI: Possono usufruire i soggetti  che sostengono, dal 1 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, spese per gli interventi su edifici esistenti, su loro parti o su unità immobiliari esistenti

posseduti o detenuti, ovvero:

CONDOMINI ricomprende tutti gli edifici che abbiano alcuni parti in comune. Anche se le unità sono solo due.

PERSONE FISICHE, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari

ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti

COOPERATIVE DI ABITAZIONE A PROPRIETÀ INDIVISA, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

ESCLUSIONI:  sono escluse le unità unifamiliari che non siano abitazione principale. Sono invece agevolate le seconde case in condominio.

ENTRATA IN VIGORE: presumibilmente la misura sarà operativa ad agosto, infatti è necessario attendere 60 giorni per la conversione in legge del Decreto e circa 30 giorni

per la pubblicazione dei provvedimenti attuativi da parte dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero.

SPESE AMMISSIBILI

Spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:

  1. interventi di isolamento termico
  2. impianti di climatizzazione su parti comuni
  3. impianti di climatizzazione su edifici unifamiliari
  4. impianti solari fotovoltaici
  5. infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
  6. trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile

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